CORONAVIRUS: OBBLIGO DI TAMPONE PER CHI ARRIVA DAL CONFINE FRANCESE CON LA VALSUSA

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Obbligo di tampone o test antigenico per tutti i cittadini provenienti da Modane, Briançon, Monginevro, Gap e gli altri paesi francesi delle due regioni francesi al confine con la Valsusa e l’Italia. A seguito del forte aumento di contagiati in Francia, il nuovo obbligo lo ha stabilito oggi, con un’apposita ordinanza, il ministero della Salute. L’ordinanza sarà valida da martedì 22 settembre.

Una novità importante per quanto riguarda il transito di numerosi cittadini, turisti e visitatori che sovente arrivano in Valsusa attraverso i tunnel del Frejus, il Colle del Monginevro e del Moncenisio.

Tra le regioni francesi in elenco ci sono infatti anche Auvergne Rhône-Alpes e Paca (Provence-Alpes-Côte d’Azur): proprio le due regioni francesi che confinano con la Valsusa. I nostri paesi più vicini sono Bardonecchia e Claviere.

IL COMUNICATO STAMPA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

“Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus. I dati europei non possono essere sottovalutati. L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora.” Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ecco le Regioni della Francia indicate nell’ordinanza: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.

DOVE FARE I TAMPONI: IL COMUNICATO DELLA REGIONE PIEMONTE

In Piemonte, il servizio per l’effettuazione di tali tamponi è attivo in tutte le Aziende sanitarie locali, sia tramite l’acceso diretto ai recapiti e negli orari indicati sui siti delle stesse Asl, sia mediante prenotazione.

Dall’Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, si consiglia di  eseguire il tampone presso l’Azienda sanitaria di domicilio, per evitare equivoci con gli organi preposti al controllo della circolazione, in quanto l’isolamento fiduciario prevede una limitazione degli spostamenti. Permane altresì lo stesso obbligo di tampone per i cittadini provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, già considerati Paesi ad alto rischio di contagio.

IL TESTO DELL’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Ministero della Salute

Ordinanza 21 settembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05139)

(G.U. Serie Generale , n. 234 del 21 settembre 2020)

                                               
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli  artt.  32,  117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
settembre  2020,  recante  «Ulteriori  disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre  2020,
n. 222; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Vista la nota del 21 settembre 2020 della Direzione generale  della
prevenzione sanitaria del Ministero della salute; 
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di  un  successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma  1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre  misure
urgenti per  la  limitazione  della  diffusione  della  pandemia  sul
territorio nazionale; 
  Sentiti il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
              Misure urgenti di contenimento e gestione 
                      dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione  del  virus  COVID-19,
all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute  12
agosto 2020, come prorogata e integrata dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 7  settembre  2020,  le  parole  «Croazia,
Grecia, Malta o Spagna» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Croazia,
Francia (limitatamente alle  Regioni  Alvernia-Rodano-Alpi,  Corsica,
Hauts-de-France,   Île-de-France,   Nuova    Aquitania,    Occitania,
Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna». 
  2. Per i territori della Francia  diversi  da  quelli  indicati  al
comma  1  restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e
integrato dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  7
settembre 2020. 
  3. Al fine di adeguare le misure di contenimento  della  diffusione
del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica, alle  persone  che
intendono  fare  ingresso  nel  territorio  nazionale   e   che   nei
quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o  transitato  negli
Stati e territori  di  seguito  indicati  si  applica  la  disciplina
seguente: 
    a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco  B
dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 agosto 2020; 
    b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di  cui  all'elenco  E
dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 agosto 2020. 
                               Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sino  all'adozione  di  un  successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7  ottobre
2020. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 settembre 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

                               ______ 
 
Avvertenza: 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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16 COMMENTI

  1. Fanno sbarcare chiunque ma se uno va a Briançon a fare la spesa deve fare il tampone…la coerenza questa sconosciuta

    • Prima di fare qualche ordinanza, probabilmente si ubriacano, non c è che dire, boh, forse l alcool uccide il covid e fa esplodere i neuroni per questo che le ordinanze sono sempre molto ORIGINALI

  2. Balle balle balle… passato stasera andata e ritorno dal Frejus nessun controllo neanche dèlla polizia di dogana…figuriamoci il tampone

    • Questo è il risultato di quando sono andato a Giugno e a Luglio in Francia
      A differenza nostra che la mascherina ormai faceva e fa parte del nostro look i francesi non la prendevano minimamente in considerazione nessuno la metteva

  3. Ma chi arriva appunto in auto, che ne sa se e dove fare il test!!
    ….alla fine pochissimi stranieri lo faranno!
    A mio giudizio sarebbe stato più efficace e sicuro allestire una sorta di controllo volante (lo hanno fatto per gli extracomunitari) e far passare solo gli stranieri in possesso di certificato di negatività eseguito nel loro paese di provenienza!!

    • Modane si trova, come scritto nell’articolo, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi e nel dipartimento (provincia) della Savoia. La Savoia è una provincia, non una regione.

    • Modane è nel dipartimento Savoia Ma la regione è Alvernia-Rodano-Alpi quindi Zona a Rischio. E poi potrei anche venire da una zona rossa della Francia nessuno potrebbe saperlo…

  4. Alla luce dell’impossibilità di eseguire controlli effettivi , si chiudono le frontiere per un paio di mesi , visto che i francesi sono refrattari al normale uso delle mascherine e , ne stanno pagando le conseguenze . A noi bastano i fenomeni che non hanno rinunciato alle vacanze all’estero.

  5. Consiglio al Direttore di Valsusa Oggi di scegliere i migliori commenti , e fare un libro. Utile da leggere alle prossime vacanze estive sotto l’ombrellone

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