UNIONE MONTANA, LETTERA ALLA PREFETTURA: “FORTI TIMORI SULLA REGOLARITÀ DELL’OPERATO”

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di ANDREA COLARELLI E ALBERTO PALEARDI (consiglieri di minoranza a Sestriere)

LETTERA INVIATA ALLA PREFETTURA DI TORINO, AL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI VIALATTEA E AL SINDACO DI SESTRIERE

Gentile Presidente Maurizio Beria d’Argentina,

a seguito di quanto già rappresentato da questo gruppo di minoranza nel Consiglio Comunale di Sestriere (delibera n. 18 del 16/10/2019) siamo con la presente a sottoporle alcuni approfondimenti in merito a tre punti riguardanti tematiche distinte:

Rappresentanza delle Minoranze in seno al Consiglio dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.
Presenza dei Sindaci nel Consiglio dell’Unione Montana.
Mancata nomina dei Consiglieri negli ultimi cinque anni e conseguente legittimità degli atti approvati dal Consiglio dell’Unione in regime di prorogatio.

RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE IN SENO AL CONSIGLIO DELL’ UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

Come noto l’attuale Statuto dell’Unione prevede un solo consigliere in rappresentanza delle minoranze di tutti i sei Comuni. Questa situazione è a nostro avviso lesiva dei diritti di rappresentanza delle minoranze prevista per legge.

A tal proposito si fa presente che la legge 56/2014 in materia di Unioni di Comuni, ha previsto, tra l’altro, l’introduzione nell’art. 32 TUEL del seguente periodo/comma 3:
….Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune“.

Dalla lettura dell’articolo del TUEL si evince che ogni Comune aderente all’Unione deve poter esprimere il proprio rappresentante di minoranza. Tale posizione è espressa chiaramente anche dal Ministero degli Interni in due pareri che riprendiamo di seguito in alcuni stralci:

Parere 12851 (4 Giugno 2004 Categoria 07.02 Consorzi)
Nella sintesi: “Quesito circa la legittimità delle disposizioni (art. 14) dello statuto di una Unione di Comuni per le quali solo quattro dei dieci Comuni aderenti all’Unione hanno la minoranza consiliare rappresentata“.
Nel testo:”….Secondo l’orientamento formulato, il limite numerico massimo stabilito per l’organo assembleare può essere superato in eccesso negli stretti limiti in cui ciò si rende necessario per assicurare la partecipazione delle minoranze consiliari alle rappresentanze comunali in seno all’assemblea comunitaria. Tale soluzione garantisce nel modo più adeguato il rispetto del principio della partecipazione delle minoranze presenti all’interno dei singoli consigli comunali espressamente richiesto dalla legge. Val la pena di precisare che il descritto indirizzo ermeneutico è stato condiviso dal Consiglio di Stato, pronunciatosi con il parere (della sez. 1 n. 1506/02 del 29.1.2003) diramato con circolare del Ministero dell’Interno n. 8/2003 UARAL dell’8 maggio 2003. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in questione, lo statuto dell’Unione dei Comuni XXXXX nell’impossibilità materiale di assicurare il contemporaneo rispetto del principio della rappresentanza delle minoranze e del vincolo numerico prescritto per la composizione dell’organo assemblare (essendo la popolazione complessiva dell’Unione pari a 20.745 abitanti, il relativo Consiglio dovrebbe, ai sensi del combinato disposto, dell’art. 37 e dell’art. 32, comma 5, del citato T.U., essere composto da 21 membri) ha ritenuto di privilegiare la conformità a tale ultima disposizione. Per le considerazioni suesposte la soluzione più rispondente alla citata normativa sarebbe quella di un organo composto da trenta membri più il presidente, cioè da due consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza eletti in rappresentanza di ciascun Comune associato; tale soluzione ha infatti l’indubbio pregio di assicurare il rispetto del richiamato principio di rappresentanza delle minoranze sacrificando nei limiti strettamente necessari la conformità all’altro vincolo relativo al limite numerico dell’organo assemblare. Pertanto, fatto salvo quanto potrà essere previsto nei decreti legislativi da emanarsi in attuazione della delega di cui all’art. 2 della legge 131/2003, si ritiene che le norme statutarie in questione non rispettino la normativa di principio posta dalla legge statale“.

Parere 13405 (7 Agosto 2008 Categoria 07.01 Unione dei Comuni)
Nella sintesi: “….Per ciò che riguarda invece l’applicazione pratica del principio della garanzia delle minoranze, si desume, dalla lettura combinata dell’art. 32 comma 5 del TUEL 2000 e dal comma 3 dello stesso articolo, che impone la garanzia della rappresentanza delle minoranze, che va comunque salvaguardato il diritto di rappresentanza delle minoranze”.
Nel testo: “….Per quanto concerne, invece, l’applicazione pratica del principio della garanzia della minoranza, si rileva che l’art.32, comma 5, del T.U.E.L. prevede che nelle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni ed, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi. La norma dispone, altresì, che il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’Ente. Quest’ultima norma va peraltro coordinata con la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, che impone la garanzia della rappresentanza della minoranza. Al riguardo, essendo il diritto della rappresentanza delle minoranze sancito legislativamente, si ritiene che esso vada comunque salvaguardato, tant’è che la scrivente aveva fornito indicazioni in tal senso con circolare n.10/2000 dell’8.11.2000 elaborata con riferimento alle comunità montane, ma applicabile anche alle unioni (attesa la parziale identità di disciplina prevista per entrambe), con la quale veniva chiarito che il limite numerico massimo stabilito per l’organo assembleare può essere superato in eccesso negli stretti limiti in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la partecipazione delle minoranze consiliari in seno all’assemblea comunitaria. Tale indirizzo ermeneutico è stato ritenuto pienamente condivisibile anche dal Consiglio di Stato il quale, con il parere n.1506/03, reso dalla Sez.I il 29.1.2003, ha confermato l’interpretazione tesa ad attribuire, in ultima analisi, una valenza prevalente al principio della garanzia della rappresentanza delle minoranze, con la conseguenza di reputare non applicabile al Consiglio il limite quantitativo fissato dall’art.37 del T.U.E.L. nei soli casi in cui, per l’entità demografica dell’ente, verrebbe ad essere pregiudicata l’attuazione di tale principio“.

Sulla base di quanto riportato nei pareri Ministeriali non riteniamo legittima l’attuale rappresentanza di minoranza in cui non ci riconosciamo, ottenuta attraverso una modalità (quella dell’elezione di un solo membro attraverso la convocazione dell’assemblea dei consiglieri di minoranza di tutti i Comuni dell’Unione) a nostro avviso difforme da quanto previsto nel TUEL nel quale è sancita la competenza dell’elezione dei rappresentanti ai soli Consigli Comunali (l’assemblea dei consiglieri di minoranza non ha alcuna competenza nell’elezione di rappresentanti nel consiglio dell’Unione, quindi non ne riconosciamo la validità della nomina).

Le chiediamo quindi Sig. Presidente, in attuazione di quanto indicato dal Ministero degli Interni e dal Consiglio di Stato ad interpretazione del TUEL, ed in virtù del principio gerarchico delle leggi, di assicurare la presenza della minoranza di ogni Comune nel Consiglio dell’Unione.

PRESENZA DEI SINDACI NEL CONSIGLIO E NELLA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA

Attualmente l’Unione Montana in oggetto è composta da un Sindaco nel ruolo di Presidente e da cinque Sindaci nella Giunta. Gli stessi cinque Sindaci sono allo stesso tempo anche membri del Consiglio. Riportiamo di seguito stralcio del parere del Ministero degli Interni:

Parere 12851 (27 Aprile 2004 Categoria 07.01 Unione dei Comuni)
….In particolare, l’art. 32, comma 2 del TUEL n. 267/2000 stabilisce che lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione, mentre il successivo comma 3 dispone che lo statuto deve prevedere (quale contenuto obbligatorio) la figura del presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Si desume, quindi, la volontà del legislatore statale di configurare il presidente dell’unione quale organo necessario dell’ente, il quale deve coincidere con uno dei sindaci dei comuni aderenti all’unione, mentre altri organi devono essere composti esclusivamente da assessori o consiglieri dei comuni associati, con la garanzia della rappresentanza delle minoranze“.

Per quanto riportato nel suddetto parere sembra essere corretto (anzi necessario) che il Presidente sia scelto fra i Sindaci dell’Unione, ma per quanto riguarda la nomina dei rappresentanti in “altri organi”, come ad esempio la Giunta ed il Consiglio, questi debbano essere scelti “esclusivamente” i primi fra gli Assessori i secondi fra i Consiglieri dei Comuni rappresentati.

Chiediamo quindi al Presidente di regolarizzare la composizione degli organi dell’Unione che tra l’altro ora come ora realizza una totale uguaglianza tra i componenti della Giunta e del Consiglio (i medesimi cinque Sindaci ed un Assessore presenti in entrambi gli organi di governo dell’Ente, di fatto un Ente di secondo grado comprendente sei Comuni governato da sole sei persone ed un membro di minoranza).

MANCATA NOMINA DEI CONSIGLIERI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E CONSEGUENTE LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI APPROVATI DAL CONSIGLIO DELL’UNIONE IN REGIME DI PROROGRATIO

Come già ampiamente rappresentato nel Consiglio Comunale di Sestriere (delibera n. 18 del 16/10/2019) i Comuni dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (ad esclusione di uno) hanno ufficialmente nominato i loro rappresentanti ben cinque anni dopo l’elezione di ogni singola Amministrazione Comunale, e tra l’altro solo a seguito dell’impulso portato dallo scrivente gruppo di minoranza di Sestriere, contravvenendo palesemente al combinato disposto dell’art. 6 commi 5 e 6 dello Statuto dell’Unione che prevede che l’elezione dei rappresentanti dei Comuni nell’Unione deve avvenire entro 45 giorni e nelle more (noi riteniamo di questi soli 45 giorni) il Sindaco rappresenta il Comune all’interno dell’Unione.

Di giorni ne sono passati ben oltre 1500 nei quali i Sindaci hanno rappresentato “nelle more” i loro Enti di appartenenza. Richiamiamo inoltre la sentenza n. 208 del 16 aprile 1992 della Corte Costituzionale, che ha espressamente riconosciuto che la regola della prorogatio a tempo indefinito contrasta con i principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

Vista anche la legge 444 del 15 luglio 1994 che dichiara ope legis nulli tutti gli atti fatti dopo i 45 giorni di proroga e limita nel periodo di proroga la possibilità di compiere i soli atti di ordinaria amministrazione dichiarando di fatto nulli i restanti atti (su questo punto vedasi anche l’art. 38 del T.U.E.L.).

Alla luce di quanto evidenziato, esprimiamo forti timori sulla regolarità dell’operato di codesta Unione e chiediamo al Presidente formali pareri sulla legittimità e sui poteri degli organi dell’Unione in questi anni. A seguito della produzione di tali documenti questo gruppo di minoranza valuterà le eventuali successive azioni da intraprendere.

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5 COMMENTI

  1. Stanno facendo quello che in modo corretto un gruppo di minoranza deve fare.
    Se fossero in maggioranza, lascerebbero ovviamente alla minoranza questo problema.

  2. Stanno facendo quello che un gruppo di minoranza deve giustamente fare.
    Se fossero in maggioranza, ovviamente lascerebbero il problema nelle mani del gruppo di opposizione.

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