ZONA GIALLA IN PIEMONTE: COSA SI PUÒ FARE E I DIVIETI

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SPOSTAMENTI

È consentito spostarsi dalle ore 5 alle 22 senza necessità di giustificane il motivo, dalle ore 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andare a riprenderli all’inizio o al termine della giornata di lavoro ma è fortemente sconsigliato;

questo genere di spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere tra le ore 5 e le ore 22.

Ci si può recare a fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà comunque rientrarvi.

È possibile raggiungere la seconda casa se è ubicata in un Comune della “zona gialla”, se la seconda casa si trova in un Comune di “zona arancione o rossa” è consentito solo se lo spostamento è dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Dalle ore 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata, uscire con il proprio animale da compagnia e fare attività motoria.

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone;

è inoltre consentito utilizzarla dalle ore 5 alle ore 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di almeno due metri.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle ore 5 alle ore 18, dalle ore 5 alle ore 22 è consentita anche la vendita da asporto e la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti da asporto, non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le attività presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

SCUOLA

Lezioni in presenza per materne, elementari e prima media, permane la didattica a distanza per seconde e terze medie fino al 23 dicembre compreso.

UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE

Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e per i laboratori che possono svolgersi in presenza.

I tirocini, le attività di laboratorio sperimentale o didattico o le esercitazioni possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli Atenei, sentito il Comitato universitario regionale.

Resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al DPCM del 3 novembre.

Le lezioni di musica, canto, teatro, danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolgono prevalentemente a distanza; possono svolgersi in presenza quelle del primo anno dei corsi di studi, i laboratori o ad essi assimilabili.

Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea.

CERIMONIE, EVENTI E RIUNIONI

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto a carattere amatoriale.

L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospesa.

Tumulazioni e sepolture sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva.

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

CACCIA

Si considera come “stato di necessità” lo svolgimento dell’attività venatoria per limitare i danni alle colture, mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio nel rispetto delle condizioni di Legge.

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5 COMMENTI

  1. Devono vietare tutto! Ascoltate i virologi dalla D’Urso! Guardate su Facebook! Lo dicono anche sempre Gwen ed Elisabetta, le voci della coscienza della Valle! Altro che zona gialla! Diventeremo zona morta! Lockdown eterno o è la fine!

    • Si.
      mi pare si chiami caccia di selezione programmata e oltre che al controllo del numero dei vari capi nelle varie zone serve anche a tutelare agricoltori,pastori ecc… dai danni che possono provocare l’aumento incotrollato ad esempio dei cinghiali…. Mi sembra che le squadre di caccia siano attivate dalla Provincia.

  2. Ecco ci risiamo salgono i contaggi e il numero dei morti non scende.
    Ma era proprio necessario….non era meglio aspettare il vaccino?
    Adesso rischiamo una terza ondata.

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